I soci, in ragione della loro appartenenza all’Associazione e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dall’ A.S.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività agonistica, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
Le controversie tra i soggetti di cui al punto 1 o tra gli stessi e l’A.S.I.G.C., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente ad un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti.
Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al punto 2, ovvero volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione della radiazione dell’associato, con immediata decadenza di tutti i pregressi titoli da lui acquisiti nell’ambito dell’Associazione.